il voto di fiducia.......... così non va bene! - di Gino Gatto

12.01.2012 10:08

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In Italia la questione di fiducia è un istituto parlamentare riservato al Governo e disciplinato dai regolamenti interni della Camera [1] e, in modo più succinto, del Senato [2]. Il regolamento della Camera è molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia: in ciò che attiene al regolamento interno delle Camere, modifiche del Regolamento, sanzioni disciplinari e gli argomenti per i quali il Regolamento preveda votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto, inchieste parlamentari, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni.

La questione di fiducia viene regolamentata per la prima volta nel 1971 alla camera nell'Art 116 r.C. come tramite per rinsaldare le file della maggioranza; dal 1980, con il presidente Cossiga la questione di fiducia diventa un mezzo antiostruzionistico, grazie alla priorità delle votazioni su cui è posta.

 

Il Regolamento della Camera

Art. 116

  1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.
  2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. (*)
  3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. (**)
  4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Il Regolamento del Senato

Articolo 161 (1) (2) (3) (4) (5)

Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia.

 

 

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbonoessere motivate e sottoposte a votazione nominale conappello.

 

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno undecimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta cheil Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima ditre giorni dalla sua presentazione.

 

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non èconsentita la presentazione di ordini del giorno nè lavotazione per parti separate.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed ingenerale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento internodel Senato la questione di fiducia non può essere posta dalGoverno.

 

 

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

 

(2) "Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presentaalla Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94,terzo comma della Costituzione, sono rese oralmente alla Camerachiamata per prima - in base al criterio dell'alternanza - adiscutere e ad esprimersi sulla fiducia.

All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglioreca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazionipronunziate nella prima Camera.

Il Presidente - dopo aver dato comunicazione all'Assembleadell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e dellaformazione del nuovo Gabinetto - dà atto dell'avvenutaconsegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendonel'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. Larelativa discussione avrà inizio dopo che la Camera difronte alla quale le dichiarazioni stesse furono pronunziateavrà accordato la fiducia" (Parere della Giunta per ilRegolamento del 16 ottobre 1980).

 

(3) "1. La facoltà del Governo di porre la questione difiducia sugli oggetti sottoposti al voto dell'Assemblea discende daprincipi sui quali si fonda il rapporto Parlamento-Governo nelnostro ordinamento costituzionale.

Ciò è confermato da una prassi che conta numerosiprecedenti consolidati

2. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazionedi un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge diconversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere iniziol'esame degli articoli - così come sull'approvazione diqualsiasi altro oggetto di voto - ne deriva la prioritàdella votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stataposta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasiemendamento, stralcio, divisione o aggiunta.

3. La questione di fiducia non instaura un dibattito a sèstante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto divoto in ordine al quale è stata posta.

La rilevanza costituzionale di tale discussione assume caratterepreminente, avendo il Governo condizionato in modo espressoall'approvazione di un testo la propria sopravvivenza,sicchè la discussione stessa deve essere aperta a tutti iSenatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99,secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e sempliciquestioni incidentali.

4. Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbiaposto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassicostante e non contestata, le norme generali relative alladisciplina della discussione, nonchè quelle che regolanol'organizzazione dei lavori». (Parere della Giunta per ilRegolamento del 19 marzo 1984).

 

(4) «1) Sono ammissibili mozioni o altri strumentiprevisti dal Regolamento e che per espressa disposizione di essodebbano essere sottoposti al voto dell'Assemblea con cui sichiedano o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di unministro in carica;

2) alle mozioni ed agli strumenti di cui sopra si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 delRegolamento del Senato per le mozioni di sfiducia alGoverno». (Parere della Giunta per il Regolamento del 24ottobre 1984).

 

(5) «Il quorum di sottoscrizioni di un decimo deicomponenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma,della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento,per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questospecifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documentiidentici in ogni loro parte e tali da dimostrare, per la lorostessa articolazione nell'identità, la convergenza dellefirme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.

Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari,ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo161 del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamentodel 20 gennaio 1993).